Aia, continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina sanzionatoria
Ippc/Aia
Perfetta continuità normativa tra il "vecchio" impianto sanzionatorio ex Dlgs 59/2005 sulla Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e il nuovo del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 128/2010.
Lo ha ricordato la Cassazione penale (sentenza 16 maggio 2012, n. 18741) in particolare riferendosi all'ipotesi di reato regolata dall'articolo 16, comma 2, Dlgs 59/2005 (esercizio di attività in violazione delle prescrizioni dell'Aia rilasciata). La Corte ha confermato la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale del 2005, che le parti lamentavano abrogata, e quella prevista dal Dlgs 128/2010.
La materia dell'autorizzazione integrata ambientale è stata rielaborata in alcuni punti dal Dlgs 128/2010 che ne ha implementato la disciplina all'interno del Dlgs 152/2006, ma non nell'impianto sanzionatorio, dove l'abrogazione del Dlgs 59/2005 ad opera del Dlgs 128/2010 è stata meramente formale, poiché, in piena continuità normativa, la fattispecie di reato ex articolo 16, comma 2, Dlgs 59/2005 è stata trasfusa, senza modifiche, nell'articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 128/2010.
Modifiche ed integrazioni al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc"
Autorizzazione integrata ambientale - Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 128/2010 - Reato - Attività realizzata in violazione delle prescrizioni dell'Aia - Dlgs 59/2005 - Sussiste
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