Emissioni, autorizzazione necessaria per modifiche sostanziali a impianto
Aria


Ai sensi dell'articolo 269, Dlgs 152/2006 la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti variazione delle emissioni in atmosfera è soggetta ad autorizzazione. Lo ha ricordato la Cassazione, sentenza 23 aprile 2012, n. 15500.
I Supremi Giudici hanno confermato la condanna inflitta dal Tribunale al ricorrente per il reato di cui agli articoli 269 e 279 Dlgs 152/2006 per avere installato un impianto di verniciatura comportante emissioni in atmosfera senza autorizzazione. In primo luogo indipendentemente dalla messa in funzione, è reato la semplice installazione senza autorizzazione (articolo 279, comma 1).
In secondo luogo, se è vero che dopo le modifiche all'articolo 269, Dlgs 152/2006 ex Dlgs 128/2010 non è di per sé soggetta ad autorizzazione l'installazione o modifica del singolo impianto nell'ambito dello stabilimento, va invece autorizzata comunque una modifica sostanziale che determini una variazione delle emissioni, quindi anche l'installazione di un singolo impianto dello stabilimento se provoca tale modifica, come nel caso di specie.
Emissioni in atmosfera - articolo 269, Dlgs 152/2006 - Modifica sostanziale a un impianto - Variazione delle emissioni - Autorizzazione - Necessità - Realizzazione senza autorizzazione -Reato - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941