Consiglio di Stato, l’Aia non assorbe la Via
Via (Pua-Paur) / Vas
L’esigenza di verifica soddisfatta dal rinnovato procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) non può ritenersi assorbita da quella già avviata per l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Sebbene le modifiche al Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) introdotte dal Legislatore nel 2010 abbiano volto al massimo coordinamento delle due procedure, sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 1541/2012), rimane ferma la diversità di funzione delle stesse. La Via riguarda la verifica del progetto, mentre l’Aia serve a verificare l’attività di particolari impianti “fatte salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
Nel caso di mancata descrizione nel Sia (studio d’impatto ambientale) dei possibili effetti cumulativi dovuti alla vicinanza di una discarica preesistente, è quindi legittima la richiesta dell’amministrazione di avviare una nuova procedura di valutazione ambientale anche nel caso di procedura Aia in corso.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Rifiuti - Realizzazione discarica - Via - Studio impatto ambientale (Sia) - Requisiti - Prima valutazione - Necessità
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941