Emissioni nei limiti, rimangono comunque moleste
Aria

A prescindere dal superamento o meno dei limiti di emissione ex legge, il reato dell'articolo 674, Codice penale (getto pericoloso di cose) si configura qualora le emissioni superino la normale tollerabilità ex articolo 844, Codice civile.
La Cassazione (sentenza 27 febbraio 2012, n. 7605) torna sul reato di molestie da emissioni, confermando la condanna del titolare di un panificio, pure riconoscendo come "autorizzate" ex Dpr 203/1988 (ora ex Dlgs 152/2006) le emissioni prodotte dalla canna fumaria del suo locale. I Giudici sposano la tesi della "legalità relativa": la molestia non è esclusa dal rispetto dei limiti legali delle emissioni, essendo il soggetto comunque tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a evitare fuoriuscite di gas, vapori o fumo atti a molestare le persone.
Tale orientamento contrasta con la tesi della "legalità formale" sposata dalla stessa Corte di Cassazione in altre sentenze, che sostiene che se sono previsti limiti tabellari delle emissioni per talune attività, il rispetto dei limiti esclude la responsabilità ex articolo 674, C.p.
Emissioni - Reato ex articolo 674, C.p. (getto pericoloso di cose) - Impianto autorizzato - Limiti fissati dalla legge - Mancato superamento - Configurabilità del reato - Sussiste
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