News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 24 febbraio 2012

Autorizzazione scarico, basta il superamento dei limiti per la sospensione

Acque

(Lavinia Basso)

Per la sospensione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare è sufficiente il superamento dei valori (allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006) che devono essere monitorati nelle acque reflue, mentre non è necessaria la concreta prova del pericolo per l'incolumità pubblica.

 

L'articolo 133, comma 1, Dlgs 152/2006 costituisce chiaramente una previsione di pericolo astratto che ha come conseguenza necessaria l'emanazione di un atto urgente da parte del Sindaco per tutelare la salute pubblica: così ha stabilito il Tar Campania con sentenza 10 febbraio 2012, n. 735.

 

Pertanto, è stata ritenuta legittima la sospensione dell'autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue urbane provenienti da un impianto di depurazione, risultate ripetutamente oltre i valori limite a seguito di rilevazioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sentenza Tar Campania 10 febbraio 2012, n. 735

Acque reflue urbane - Impianto depurazione - Superamento limiti tabellari - Revoca autorizzazione - Legittimità

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