Autorizzazione scarico, basta il superamento dei limiti per la sospensione
Acque
Per la sospensione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare è sufficiente il superamento dei valori (allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006) che devono essere monitorati nelle acque reflue, mentre non è necessaria la concreta prova del pericolo per l'incolumità pubblica.
L'articolo 133, comma 1, Dlgs 152/2006 costituisce chiaramente una previsione di pericolo astratto che ha come conseguenza necessaria l'emanazione di un atto urgente da parte del Sindaco per tutelare la salute pubblica: così ha stabilito il Tar Campania con sentenza 10 febbraio 2012, n. 735.
Pertanto, è stata ritenuta legittima la sospensione dell'autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue urbane provenienti da un impianto di depurazione, risultate ripetutamente oltre i valori limite a seguito di rilevazioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque reflue urbane - Impianto depurazione - Superamento limiti tabellari - Revoca autorizzazione - Legittimità
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