Il “Codice ambientale” non sanziona le emissioni inquinanti potenziali
Aria

La Cassazione concorda “in linea di principio” con la tesi che esclude la responsabilità ex articolo 279 del Dlgs 152/2006 nel caso l’impianto presenti una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.
Da questo deriva la conseguenza che laddove la molestia derivante dalle emissioni venga comunque provata, tramite sopralluoghi o segnalazioni dei residenti, ed indipendentemente dalla circostanza che le stesse superino o meno i valori limite stabiliti dalla disciplina, la sanzione prevista dal Dlgs 152/2006 per la mancata autorizzazione dello stabilimento che produce emissioni in atmosfera deve conseguentemente essere inflitta (sentenza 48474/2011).
Questo perché secondo la Suprema Corte il reato previsto dall’articolo 279 è un reato formale – e non di danno – che punta a sanzionare il mancato controllo preventivo della P.a sulla potenzialità inquinante degli impianti, in continuità normativa con la precedente disciplina di cui al Dpr 203/1988.
Impianti che producono emissioni in atmosfera - Mancata autorizzazione ex articolo 279 del Dlgs 152/2005 - Prova della molestia - Necessità - Natura di reato formale
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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