Emissioni, niente reato se rimangono nei limiti tabellari
Aria

Il reato ex articolo 674, Codice penale non sussiste se le emissioni provengono da un'attività autorizzata e siano contenute nei limiti previsti da leggi di settore o specifici provvedimenti amministrativi.
La Cassazione ritorna sulla fattispecie del reato contravvenzionale di "getto pericoloso di cose" (articolo 674, C.p.) nella sentenza 17 ottobre 2011, n. 37495 confermando l'orientamento consolidato per il quale in caso di emissioni contenute nei limiti previsti da leggi di settore o provvedimenti amministrativi che riguardano l'attività autorizzata, il reato non si configura (presunzione di legittimità del comportamento).
La Suprema Corte inoltre ribadisce che l'articolo 674, C.p., disciplina un reato unico non due distinte fattispecie: la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo è una species del genus più ampio del "gettare o versare cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone".
Emissioni - Reato ex articolo 674, C.p. (getto pericoloso di cose) - Impianto autorizzato - Limiti tabellari fissati dalla legge - Mancato superamento - Configurabilità del reato - Esclusione
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