Cassazione: la canaletta improvvisata non è scarico
Acque
Le acque di vegetazione e gli scarichi dei frantoi oleari convogliati tramite canaletta improvvisata in una fossa scavata nel terreno configurano un abbandono di rifiuti liquidi.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 34758/2011) la disciplina speciale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari (legge 574/1996) si applica solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l’azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa.
Al di fuori di tali casi, l’utilizzo non autorizzato delle acque dei frantoi in presenza di un sistema stabile di collettamento — richiesto dalla definizione di scarico ex articolo 74 del Dlgs 152/2006 — integra invece il reato di scarico non autorizzato di acque industriali.
Nel caso di “convogliamento tramite canaletta improvvisata” diventa invece pacifica la qualificazione delle acque in questione come rifiuti liquidi.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari - Articoli 192 e 256, Dlgs 152/2006 - Legge 574/1996 - Connessione con l'azienda agricola - Reato di scarico non autorizzato - Canaletta improvvisata - Gestione illecita di rifiuti liquidi
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