Cattura e stoccaggio della CO2, le deroghe al “Codice ambientale”
Cambiamenti climatici
Con l’entrata in vigore del Dlgs 162/2011 le attività di Ccs vengono autorizzate in deroga a iniettare CO2 nel sottosuolo; la CO2 raccolta e trasportata fuoriesce dalla normativa sui rifiuti.
Oltre alle dirette modifiche dell’articolo 104 (Parte III in materia di scarichi) e dell’articolo 185 (esclusione della raccolta e del trasporto della CO2 dal campo di applicazione della Parte IV sui rifiuti) del Dlgs 152/2006, l’articolo 35 del Dlgs 162/2011 entrato in vigore il 5 ottobre 2011 interviene a 360° in tutte le tematiche disciplinate dal “Codice ambientale”.
La competenza in materia di Via sulle attività di esplorazione, le condutture e gli impianti di cattura di CO2 viene spartita tra Stato e Regioni tramite intervento negli allegati della Parte II; ai fini dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte V), si prevede che i grossi impianti di combustione debbano presentare una relazione che comprovi la disponibilità di siti di stoccaggio.
Il rispetto del Dlgs 162/2011 entra infine a far parte della disciplina in materia di danno ambientale (Parte VI).
Attuazione della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico della CO2
Stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Modifica delle direttive 85/337/Cee, 2000/60/Ce, 2001/80/Ce, 2004/35/Ce, 2006/12/Ce, 2008/1/Ce e del regolamento (Ce) n. 1013/2006
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941