(Ri)penalizzato il trasporto illecito di rifiuti pericolosi
Rifiuti
Relazione della Cassazione: il Dlgs 121/2011 tenta di porre rimedio alla cd. “abolitio criminis” inavvertitamente operata dal Dlgs 205/2010, ripenalizzando il trasporto senza formulario a partire dal 16 agosto 2011.
È quanto si legge nell’ultimo capitolo della corposa relazione presentata dalla Corte di Cassazione all’indomani della pubblicazione in Gu del Dlgs 121/2011, per il recepimento della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente.
La Corte sottolinea il tentativo del Legislatore di rimediare alla “probabilmente non voluta depenalizzazione” operata dal Dlgs 205/2010, per quel che riguarda il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione di dati incompleti o inesatti, attraverso il diretto intervento sulla disciplina transitoria del “Correttivo rifiuti”.
Questo non sembra però sufficiente alla Cassazione per elidere l’effetto retroattivo della depenalizzazione in questione in relazione a tutti i fatti illeciti commessi sino al 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941