Scarichi ospedalieri, l’autorizzazione deve essere tempestiva
Acque
La Cassazione conferma la condanna dei vertici ospedalieri colpevoli di non aver usato la dovuta diligenza nella presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico.
La Suprema Corte (sentenza 30366/2011) ha escluso il ricorso dell’esimente prevista dall'articolo 54 C.p. (stato di necessità), motivando tale scelta con il fatto che la mancata autorizzazione dello scarico delle acque industriali non era dovuta ad una situazione di emergenza, improvvisa e non altrimenti gestibile, ma esclusivamente alla condotta negligente dei vertici ospedalieri.
Nello specifico, il Direttore generale dell’azienda ospedaliera aveva atteso 8 mesi dal suo insediamento prima di presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico, ed era stato poco tempestivo anche nel risolvere i problemi sorti in sede di rilascio della stessa, avvenuto a 2 anni di distanza.
Questi elementi configurano la colpa penalmente rilevante richiesta dalle sanzioni in materia di inquinamento delle acque, contenute nell’articolo 137 del Codice ambientale.
Scarichi di acque reflue industriali - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Mancata autorizzazione - Violazione obbligo di tempestiva e dovuta diligenza - Responsabilità - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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