Proroghe regionali concessioni balneari, lo stop della Consulta
Territorio
Le proroghe regionali automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive sono incostituzionali. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 2011, n. 213.
La Consulta ha bocciato le disposizioni di Marche (Lr 7/2010), Abruzzo (Lr 3/2010) e Veneto (Lr 13/2010) che, in vari modi consentivano un rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive, violando la tutela della concorrenza. La proroga automatica determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici tra chi ha già la concessione e chi vorrebbe accedervi e non può farlo, visto il rinnovo automatico in capo al vecchio gestore.
Il Legislatore nazionale ha stabilito, all’articolo 1, comma 18, del Dl 194/2009 le modalità di accesso alle concessioni demaniali marittime recependo i principi comunitari di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Le norme regionali in parola in contrasto con tali disposizioni sono illegittime per violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
Territorio - Demanio - Concessioni demaniali marittime - Norme regionali - Proroghe automatiche - Illegittimità costituzionale
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - cd "Milleproroghe"
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941