Servizio idrico, no a riscossione coattiva mediante ruolo
Acque
La tariffa corrisposta al gestore del servizio idrico ha natura privatistica. La riscossione è quindi soggetta alle regole generali in materia: il relativo credito da riscuotere con l'iscrizione a ruolo deve risultare da titolo esecutivo.
Lo ha sostenuto la Cassazione nella ordinanza 4 luglio 2011, n. 14628. Ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 3539/2008) e costituzionale (sentenza n. 335/2008) il rapporto col concessionario del servizio idrico è di natura privatistica e le tariffe corrisposte al gestore sono corrispettivi di diritto privato. Di qui emerge che la riscossione tramite ruolo della tariffa segua le regole generali (articolo 21 Dlgs 46/1999) e quindi il credito da riscuotere tramite ruolo deve risultare da titolo esecutivo.
Ragionare diversamente per Giudici oltre che essere contra legem, urterebbe contro l'armonia del sistema, dato che gli enti pubblici per iscrivere a ruolo l'entrata devono munirsi di titolo esecutivo mentre la società che gestisce il servizio idrico potrebbe invece procedere senza.
Acque - Tariffa del servizio idrico - Corrispettivo di tipo privatistico - Riscossione coattiva - Esclusione - Formazione di titolo esecutivo - Necessità
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941