News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 13 luglio 2011

Cassazione, il “ruscellamento” non è scarico

Acque

(Alessandro Geremei)

La Corte di Cassazione sottolinea nuovamente che per la configurabilità del reato di scarico non autorizzato di acque reflue si deve essere in presenza di un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione.

 

Con la sentenza 25037/2011 la Cassazione ha così escluso che le acque reflue provenienti dagli impianti di un frantoio, depositate sul terreno e confluenti in un vicino canale per effetto di “ruscellamento”, possano costituire quel “sistema stabile di collettamento” previsto dalla definizione di “scarico” contenuta nel Codice ambientale (articolo 74 del Dlgs 152/2006).

 

Rimane fermo il fatto, sottolinea la Cassazione, che in assenza di una condotta di scarico le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi.

 

La Suprema Corte ne ha approfittato per sottolineare che in punto di diritto “ben può configurarsi il concorso della contravvenzione di cui all’articolo 674 C.p. (Getto pericoloso di cose) con la fattispecie di cui all’articolo 137 (scarichi non autorizzati) o 256 (gestione di rifiuti non autorizzata) del Dlgs 152/2006”.

 

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 22 giugno 2011, n. 25037

Nozione di scarico - Articolo 137/Dlgs n. 152/2006 - Sistema stabile di collettamento - Ruscellamento - Non sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

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