L’Aia non sostituisce il nulla-osta dell’ente parco
Ippc/Aia
L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) assorbe tutte le autorizzazioni necessarie per installare impianti di smaltimento dei rifiuti ex Dlgs 152/2006, ma non sostituisce il nulla-osta richiesto dalla legge 394/1991.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 21863/2011), nel rigettare l’assunto difensivo del ricorrente secondo il quale ai fini della costruzione di alcuni laghetti artificiali destinati a contenere il percolato proveniente da un vicino impianto di smaltimento di rifiuti, l’Aia sostituirebbe anche il nulla-osta dell’ente parco previsto dall’articolo 13 della legge 394/1991, legge quadro sulle aree protette.
La Suprema Corte sottolinea invece la “specifica funzione” della legge quadro in questione, che è quella di tutelare le zone a protezione, funzione non sostituibile dall’autorizzazione integrata istituita dal Dlgs 59/2005, ora contenuta nel Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Lavori in Zona a protezione speciale (Zps) - Sostituzione autorizzazioni ex Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Sostituzione nulla-osta ex legge 394/1991 - Non sussiste
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