News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 22 giugno 2011

L’Aia non sostituisce il nulla-osta dell’ente parco

Ippc/Aia

(Alessandro Geremei)

L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) assorbe tutte le autorizzazioni necessarie per installare impianti di smaltimento dei rifiuti ex Dlgs 152/2006, ma non sostituisce il nulla-osta richiesto dalla legge 394/1991.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 21863/2011), nel rigettare l’assunto difensivo del ricorrente secondo il quale ai fini della costruzione di alcuni laghetti artificiali destinati a contenere il percolato proveniente da un vicino impianto di smaltimento di rifiuti, l’Aia sostituirebbe anche il nulla-osta dell’ente parco previsto dall’articolo 13 della legge 394/1991, legge quadro sulle aree protette.

 

La Suprema Corte sottolinea invece la “specifica funzione” della legge quadro in questione, che è quella di tutelare le zone a protezione, funzione non sostituibile dall’autorizzazione integrata istituita dal Dlgs 59/2005, ora contenuta nel Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 152/2006.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Sentenza Corte di Cassazione 1° giugno 2011, n. 21863

Lavori in Zona a protezione speciale (Zps) - Sostituzione autorizzazioni ex Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale -  Sostituzione nulla-osta ex legge 394/1991 - Non sussiste

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