Cassazione su inondazioni: senza manutenzione consorzio responsabile
Acque
Il Consorzio che gestisce un fiume è responsabile dei danni da inondazione ex articolo 2051, Codice civile, se non ha fatto ordinaria attività di manutenzione.
Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 16 maggio 2011, n. 10720. Secondo i Giudici, la responsabilità per danni da cose in custodia (articolo 2051, Codice civile) è esclusa solo dalla prova del caso fortuito. In particolare può costituire caso fortuito in relazione ai danni dei proprietari di appartamenti invasi dalle acque di un fiume gestito da un consorzio, tracimate seguito a eccezionali e forti piogge, solo se il consorzio dimostri di avere effettuato la scrupolosa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque e nonostante ciò l’evento si è verificato.
Poiché la sentenza impugnata non si era uniformata a questo principio in materia di danni da cose in custodia, la Cassazione l’ha annullata con rinvio ad altro Giudice del merito per un nuovo giudizio.
Danno da inondazione - Fiume gestito da consorzio - Responsabilità per danni da cose in custodia - Mancata manutenzione - Sussiste
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