Sequestro “urgente” per gli scarichi pericolosi
Acque
La presenza di uno scarico non autorizzato che supera i limiti di legge o comunque mette a rischio la salute o l’ambiente, configura la condizione d’urgenza richiesta dall’Ordinamento per l’immediato intervento della polizia giudiziaria.
La Cassazione (sentenza 16054/2011) ha perciò confermato il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria una volta accertato il superamento del parametro relativo al rame, in quanto rispettoso dell’articolo 321 del C.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo) il quale condiziona tale possibilità alla presenza di una situazione di urgenza che impedisca di attendere l’intervento del Pm.
In relazione al campionamento delle acque reflue industriali, ricorda inoltre la Cassazione, lo stesso Dlgs 152/2006 che di norma impone il “campione medio prelevato nell’arco di tre ore” prevede il possibile utilizzo di tempi diversi nel caso di particolari esigenze che vanno segnalate nel verbale di campionamento.
Acque - Dlgs 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati - Tempi dei campionamenti - Assimilabilità delle aziende agricole - Sequestro preventivo della polizia giudiziaria - Emergenza - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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