Le acque di dilavamento dei parcheggi non sono “industriali”
Acque
La definizione di “acque reflue industriali” stabilita dal Dlgs 152/2006 si caratterizza per la sua connotazione negativa, in quanto comprende le acque diverse dalla acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Con questa motivazione il Tar Campania (sentenza 1479/2011) ha annullato un’ordinanza comunale di rimozione di alcuni veicoli parcheggiati in un piazzale scoperto, in quanto scarico non autorizzato ai sensi dell’articolo 124 del “Codice ambientale”.
Il Tar censura in particolare l’operato del Comune nella misura in cui lo stesso ha ritenuto che le acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio, siano assimilabili agli scarichi industriali.
L’eventuale delibera regionale che equipari tali acque con gli scarichi industriali, secondo il Giudice amministrativo, va considerata di carattere innovativo e non meramente ricognitivo rispetto a quanto stabilito dagli articoli 74 e 101 del Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Parcheggio automobili - Acque di dilavamento - Dlgs 152/2006 - Acque reflue industriali - Non rientrano
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