News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 28 febbraio 2011

Autorizzazione necessaria solo se impianto effettivamente produce emissioni

Aria

(Francesco Petrucci)

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera va richiesta solo per gli impianti che effettivamente producono emissioni, non per quelli solo potenzialmente idonei a produrle.

 

La Cassazione penale con sentenza 14 febbraio 2011, n. 5347 ha annullato la condanna di un imprenditore per non avere chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La responsabilità del ricorrente era stata dichiarata, a prescindere dalla prova di effettiva emissione di fumi nell'atmosfera, solo perché l'impianto produttivo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.

 

I Supremi Giudici hanno rilevato che, in fatto, mancava la prova dell'effettiva emissione di fumi dall'impianto all'epoca dei fatti, e, in diritto, che "sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, Dlgs 152/2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissioni in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni".

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2011, n. 5347

Aria - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Obbligo - Impianti potenzialmente idonei a produrre emissioni - Esclusione - Effettiva produzione di emissioni - Necessità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

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