Autorizzazione necessaria solo se impianto effettivamente produce emissioni
Aria

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera va richiesta solo per gli impianti che effettivamente producono emissioni, non per quelli solo potenzialmente idonei a produrle.
La Cassazione penale con sentenza 14 febbraio 2011, n. 5347 ha annullato la condanna di un imprenditore per non avere chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La responsabilità del ricorrente era stata dichiarata, a prescindere dalla prova di effettiva emissione di fumi nell'atmosfera, solo perché l'impianto produttivo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.
I Supremi Giudici hanno rilevato che, in fatto, mancava la prova dell'effettiva emissione di fumi dall'impianto all'epoca dei fatti, e, in diritto, che "sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, Dlgs 152/2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissioni in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni".
Aria - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Obbligo - Impianti potenzialmente idonei a produrre emissioni - Esclusione - Effettiva produzione di emissioni - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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