Scarichi idrici, la competenza è statale
Acque
La Corte Costituzionale boccia una legge regionale per il finanziamento di uno “scarico a mare” senza alcun trattamento dei reflui, provvedimento “macrospicamente derogatorio” alla disciplina Ue e nazionale per il contrasto dell’inquinamento marino.
Avendo come unico scopo l’allontanamento a mare delle acque reflue di alcuni canali artificiali particolarmente inquinati, durante i periodi di magra, l’articolo 1, comma 12 della Lr Campania n. 2/2010 risulta incostituzionale, in quanto incompatibile con il divieto all'aumento dell'inquinamento delle acque stabilito dalla direttiva 2000/60/Ce, e con la disciplina degli scarichi stabilita dal Dlgs 152/2006 (sentenza 44/2011).
Secondo il Giudice delle leggi, tale misura non risulta giustificata neanche alla dichiarata finalità di porre rimedio all’erosione costiera, materia di competenza regionale, in quanto tecnicamente irrealizzabile attraverso l’intervento in questione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Acque - Dlgs 152/2006 - Scarichi - Competenza statale - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941