Le attività produttive creano reflui “industriali”
Acque
Quando non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche, rientrano nella nozione di “acque reflue industriali” tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive.
La Cassazione ha così confermato una condanna per scarico non autorizzato di acque reflue industriali (articolo 59 del Dlgs 152/1999, ora articolo 137 del Dlgs 152/2006), ribadendo la ricorrenza dell’ipotesi contravvenzionale in questione ogniqualvolta vi sia immissione nella pubblica fognatura di acque non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (sentenza 24 gennaiao 2011, n. 2313).
Nello specifico, il caso nasce da un’attività di lavaggio delle cassette utilizzate per la raccolta dell’uva in periodo di vendemmia, con convogliamento dell’acqua di lavaggio in un canalone adibito alla raccolta di acque piovane.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque - Articolo 74, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006 - Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura - Mancata autorizzazione - Sanzioni
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