Informazione ambientale, accesso con limiti a dati su quote emissione
Disposizioni trasversali/Aua
La regola generale di accesso alle informazioni ambientali ai sensi della direttiva 2003/4/Ce riguarda anche l'accesso alle informazioni sulle quote di emissione ex direttiva 2003/87/Ce solo se espressamente richiamata.
La Corte di Giustizia Ce con la sentenza 22 dicembre 2010, causa C-524/09 risponde ad alcune questioni pregiudiziali poste da un Tribunale francese sull'applicazione della direttiva 2003/4/Ce sul diritto all'informazione ambientale alla direttiva 2003/87/Ce relativa al sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra.
I Giudici hanno precisato che il legislatore non ha inteso assoggettare alle prescrizioni della direttiva 2003/4/Ce la comunicazione di tutte le informazioni o dati connessi con l’attuazione della direttiva 2003/87/Ce. In particolare, l'articolo 19 della citata direttiva, oggetto della questione pregiudiziale (informazioni sulle quote trasferite che devono costituire oggetto di una contabilità separata da parte degli Stati membri nei rispettivi registri nazionali) non contiene un rinvio alla direttiva 2003/4/Ce ed è, quindi, oggetto di regole di accesso all'informazione e tutela di riservatezza specifiche e particolari.
Accesso del pubblico all'informazione ambientale
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Informazione ambientale - Regole generali direttiva 2003/4/Ce - Applicabilità - Necessità del richiamo in altra direttiva delle regole generali
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