Appalti, le società in house escluse da obblighi traccibilità
Appalti e acquisti verdi
Gli affidamenti "in house" sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità finanziaria per gli appalti fissati dalla legge 136/2010.
Lo ha chiarito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione 22 dicembre 2010, n. 10. La legge 136/2010 prescrive l'obbligo di tracciabilità di pagamenti e incassi (utilizzando conti correnti dedicati e metodi di pagamento tracciabili) a carico di appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di appalti pubblici (Dlgs 163/2006, Codice appalti).
Gli affidamenti in house sono esclusi in quanto in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, non risultando integrati gli elementi costitutivi dell'appalto, mancando il requisito della terzietà. Infatti, in tali tipo di affidamenti, l'amministrazione committente deroga al principio generale della gara e provvede in proprio, affidando il servizio ad altra entità pubblica, attraverso un affidamento diretto "in house providing". Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Piano straordinario contro le mafie - Stralcio - Articolo 260 del Dlgs 152/2006 - Articoli 8 e 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e altre norme suegli appalti - Articoli 3, 4, 5, 6 e 13
Appalti, ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
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