News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 7 dicembre 2010

Emissioni da attività socialmente utili, occorre prova superamento limiti

Aria

(Francesco Petrucci)

In caso di attività normata come socialmente utile, per configurare il reato di "emissioni moleste o offensive" (articolo 674, C.p) è necessario provare l'oggettivo superamento dei limiti di legge.

 

Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 18 novembre 2010, n. 40489 annullando la condanna in appello del ricorrente per le polveri sollevate dai silos durante l'attività di stoccaggio e lavorazione di granaglie. I Giudici hanno rilevato che qualora un'attività sia considerata socialmente utile e così appositamente disciplinata dal Legislatore, si presumono legittime le emissioni scaturenti da tale attività, per quanto in astratto moleste o offensive, se non superano le soglie indicate dalla stessa legge speciale.

 

Il reato ex articolo 674, Codice penale (emissioni atte a offendere o molestare) si configura, quindi, se è data la prova oggettiva che le emissioni superano i parametri indicati dalle leggi speciali. Escluso il rilievo penale, sarà eventualmente applicabile il rimedio civilistico ex articolo 844, sul superamento della "normale tollerabilità" delle emissioni "moleste".

documenti di riferimento
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2010, n. 40849

Attività normate come socialmente utili - Dlgs 152/2006 - Emissioni entro i limiti tabellari - Reato di emissioni moleste ex articolo 674, C.p. - Non sussiste

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