Appalto del servizio idrico, la competenza sulle regole è statale
Acque
Le regole sull'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica − compreso il servizio idrico - riguardano la materia "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale.
Così la Corte Costituzionale nella sentenza 17 novembre 2010, n. 325 ha bocciato le norme delle leggi regionali di Liguria e Campania in materia (Lr Liguria 39/2008 e Lr Campania 2/2010). La disciplina del servizio idrico integrato, secondo la Corte, rientra nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" riservate allo Stato ex articolo 117, comma 2, Cost.
La Corte ha cassato anche le norme della legge campana citata che definivano il servizio idrico integrato come servizio locale privo di rilevanza economica. La norma è illegittima per contrasto con gli articoli 141 e 154, Dlgs 152/2006, l'articolo 23-bis, Dl 112/2008, il Dl 135/2009 e l'articolo 113, Dlgs 267/2000 (Testo unico Enti locali), che ricomprendono il servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica.
Appalti - Servizio idrico - Articoli 141 e 154, Dlgs 152/2006 - Regole su affidamento e gestione - Competenza esclusiva statale - Sussiste
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