La valutazione di incidenza precede sempre il permesso di costruire
Territorio
La valutazione di incidenza è atto che deve sempre precedere la presentazione del permesso di costruire, non essendo ammissibile un intervento ex post, in "sanatoria".
Così il Tar Umbria 24 agosto 2010, n. 429 ha annullato gli atti autorizzatori di un impianto di telecomunicazioni previsto in area boscata, poiché non era stata esperita la valutazione di incidenza, intervenuta solo dopo il rilascio del permesso di costruire.
La valutazione di incidenza, finalizzata a valutare gli effetti di attività su siti di importanza comunitaria per individuazione misure di mitigazione e prevenire il deterioramento degli stessi, è mezzo preventivo di tutela dell'ambiente che precede l'approvazione del progetto, nonché il rilascio del permesso di costruire, come peraltro sancito dalle norme nazionali regionali in materia (Dpr 357/1997 e Lr 1/2004). E come atto presupposto di legittimità per il rilascio del titolo edilizio, non ammette un intervento ex post, "in sanatoria".
Tutela dell'ambiente - Autorizzazioni impianti di telecomunicazioni - Rilascio titolo edilizio in assenza di valutazione di incidenza - Illegittimità - Esclusione di un rilascio ex post
Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/Cee - Conservazione habitat, flora e fauna
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