Rischio idrogeologico, competenza esclusiva statale
Territorio
Spetta allo Stato, attraverso la pianificazione di bacino, definire le aree a rischio geologico, idraulico e valanghivo, non alla Regione, anche se a statuto speciale.
Così ha deciso la Corte Costituzionale 15 luglio 2010, n. 254, cassando l'articolo 15 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16/2009, recante norme "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio". L'articolo in parola, che concerne la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi" si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che affida alla pianificazione di bacino l'individuazione di tali aree (articolo 65, Dlgs 152/2006).
Bocciato anche l'articolo 9 della legge che affidava alla Regione il potere di deroga alle norme tecniche per le costruzioni in zone a rischio sismico ai fini di tutela ambientale dei centri storici. La normativa statale (articoli 83 e 88 del Dpr 380/2001, Tu edilizia) che è principio fondamentale cui la Regione deve attenersi, affida questo compito al Ministero delle infrastrutture, non alla Regione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
Territorio - Individuazione aree a rischio idrogeologico - Competenza statale - Articolo 65, Dlgs 152/2006 - Norma regionale che descrive lo stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi" - Illegittimità costituzionale
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