Tariffe idriche, competenza esclusiva dello Stato
Acque
Le regole per la determinazione della tariffa idrica, sia per ragioni legate alla tutela della concorrenza sia per ragioni legate alla tutela dell'ambiente, sono fissate esclusivamente dal Legislatore statale.
Così afferma la Corte costituzionale (sentenza 4 febbraio 2010 n. 29) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge regionale Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, richiamando le argomentazioni già svolte nella sentenza n. 246/2009 secondo le quali " il legislatore ha fissato livelli uniformi di tutela e uso” delle risorse idriche “secondo criteri di solidarietà, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”.
Per tali ragioni, nella tariffa idrica sono ricompresi costi ambientali (in applicazione del principio "chi inquina paga") che vanno ben oltre le necessità di equilibrio economico finanziario nella gestione del servizio idrico.
Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Articolo 148, Dlgs 152/2006 - Obbligo di affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente - Disciplina, di minuto dettaglio, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali - Illegittimità costituzionale
Acque - Tariffa - Determinazione - Competenza esclusiva dello Stato - Lr Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 - Articolo 28 - Illegittimità costituzionale
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