News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 27 gennaio 2010

Concessioni di acque pubbliche, 30 anni la durata massima

Acque

(Alessandro Geremei)

Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, previsti dal Dlgs 152/2006, rappresentano un limite alla legislazione regionale.

 

Lo dice la Corte Costituzionale (sentenza 1/2010), che ha bocciato la Lr Campania 8/2008, laddove fissa una durata di cinquanta anni per le concessioni perpetue già in essere al momento della sua approvazione.

 

Questo perché l’articolo 96 del Dlgs 152/2006, che tramite modifica del Rd 1775/1933 impone temporaneità e limite massimo di durata a tutte le concessioni di acque pubbliche (minerali e termali comprese), rappresenta un livello non riducibile di tutela ambientale individuato dal legislatore statale.

 

Se è difatti vero che l’uso delle acque minerali e termali rientra nella competenza regionale residuale, ricorda la Consulta, è altrettanto certo che la tutela ambientale delle stesse rientra nella competenza esclusiva statale.

 

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Sentenza Corte costituzionale 11 gennaio 2010, n. 1

Acque - Concessioni di derivazioni - Durata massima - Innalzamento con legge regionale - Illegittimità

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