Concessioni di acque pubbliche, 30 anni la durata massima
Acque
Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, previsti dal Dlgs 152/2006, rappresentano un limite alla legislazione regionale.
Lo dice la Corte Costituzionale (sentenza 1/2010), che ha bocciato la Lr Campania 8/2008, laddove fissa una durata di cinquanta anni per le concessioni perpetue già in essere al momento della sua approvazione.
Questo perché l’articolo 96 del Dlgs 152/2006, che tramite modifica del Rd 1775/1933 impone temporaneità e limite massimo di durata a tutte le concessioni di acque pubbliche (minerali e termali comprese), rappresenta un livello non riducibile di tutela ambientale individuato dal legislatore statale.
Se è difatti vero che l’uso delle acque minerali e termali rientra nella competenza regionale residuale, ricorda la Consulta, è altrettanto certo che la tutela ambientale delle stesse rientra nella competenza esclusiva statale.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Acque - Concessioni di derivazioni - Durata massima - Innalzamento con legge regionale - Illegittimità
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