I Tribunali delle acque possono disapplicare gli atti della P.a. illegittimi
Acque
Il Giudice della causa può sempre disapplicare l’atto amministrativo il quale, pur non formando oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, è tale da incidere sul diritto soggettivo cui la stessa si ricollega.
Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione civile (sentenza 21466/2009), che hanno rigettato l’istanza di incompetenza del Tribunale superiore delle acque (Giudice speciale ex Rd 1775/1933), basata sulla non incidenza dell’atto disapplicato nella causa.
La disapplicazione, ha inoltre precisato la Corte, “non presuppone affatto la necessità di integrare il contradditorio nei confronti dell’amministrazione da cui quell’atto proviene”.
“L’esercizio della funzione giurisdizionale va assicurato senza soluzione di continuità”, infine: le Su hanno così legittimato l’operato di quei Tribunali delle acque che, nel periodo a cavallo tra la sentenza di incostituzionalità dell’articolo 138 del Rd 1775/1933, e la sua riformulazione ad opera del Dl 354/2003, hanno giudicato in assenza del cd. “esperto tecnico”.
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Tribunali regionali delle acque - Componente tecnico - Periodo anteriore al Dl 354/2003 - Composizione dei tribunali regionali delle acque con soli magistrati togati - Ammissibilità - Fondamento
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