Danno ambientale, Italia declina forme di risarcimento
Danno ambientale e bonifiche
Sono contenute nella legge di conversione del Dl 135/2009 (cd. “Salva infrazioni”) approvata in via definitiva il 19 novembre 2009 le nuove forme di risarcimento dettate per adeguare l’ordinamento alla direttiva 2004/35/Ce.
Mediante la modifica del Dlgs 152/2006, la legge in parola prevede che il responsabile del danno sia obbligato: 1) all’effettivo ripristino della precedente situazione; 2) in mancanza di ripristino, all’adozione delle misure di riparazione “complementare” (finalizzate ad ottenere anche in sito alternativo un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe dovuto realizzare con l’effettivo ripristino) e “compensative” (misure temporanee di miglioramento ambientale in attesa del ripristino) previste dalla direttiva 2004/35/Ce; 3) in caso di omissione, impossibilità, eccessiva onerosità, attuazione in modo incompleto o difforme delle precedenti misure, il danneggiante è invece obbligato al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato.
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