Scarichi, vige il divieto di diluizione
Acque
Il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione è un criterio generale della disciplina degli scarichi; il Tar Veneto richiama la giurisprudenza dominante.
Il divieto di diluizione vale sia nel caso di acque prelevate esclusivamente a tale scopo, sia nel caso di utilizzo delle acque di raffreddamento e lavaggio (sentenza Tar Veneto 2624/2009).
Il Tar sottolinea inoltre che a seguito del cd. “Correttivo” (Dlgs 4/2008) la P.a. è ora obbligata a prescrivere la separazione tra gli scarichi “parziali” contenenti sostanze pericolose e gli scarichi delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia (in realtà, nel Dlgs 152/2006 si parla di scarichi “terminali” di sostanze pericolose).
Così facendo, il legislatore ha specificato che “tale obbligo riguarda gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose, e non solo lo scarico terminale di ciascun stabilimento”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Scarichi di sostanze pericolose - Dlgs 152/2006 - Divieto di diluizione - Obblighi di separazione dello scarico dagli scarichi delle acque di raffreddamento e di lavaggio - Sussiste
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