Acque emunte, l’intervento del Consiglio di Stato
Acque
L’impianto autorizzato a sversare le acque depurate in un corpo recettore superficiale è sottoposto alla disciplina degli scarichi industriali in acque superficiali e fognature e non a quella sulla bonifica dei siti contaminati.
Il Consiglio di Stato (sentenza 8 settembre 2009, n. 5256) ha infatti affermato che la più severa disciplina sulla bonifiche dei siti contaminati contenuta, tra l’altro, nel Dm 25 ottobre 1999, n. 471 si applica solo nelle ipotesi in cui le acque emunte siano destinate ad essere re-immesse nella falda acquifera. Nelle altre ipotesi sono invece applicabili i limiti indicati nell’allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006.
Il Collegio accoglie dunque il ricorso contro la sentenza del Tar che aveva invece affermato l’inderogabilità dei valori di concentrazione limite di cui al Dm 471/1999.
Acque - Allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 - Bonifiche - Acque di falda emunte - Disciplina applicabile
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Bonifica di siti inquinati - Valori di concentrazione limite dettati ex Dm 471/1999 - Inderogabilità
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