Scarico pubblico non autorizzato, se c’è “colpa grave” paga il dirigente
Acque
La sanzione amministrativa per lo scarico non autorizzato di una scuola è addebitabile al responsabile del servizio tecnico comunale, nel caso di comportamento “gravemente colposo”; lo dice la Corte dei Conti.
Per aversi la responsabilità amministrativa indiretta del responsabile del servizio (e del Segretario comunale, per mancata vigilanza), è necessaria la contemporanea presenza di elemento oggettivo (il danno pubblico), elemento soggettivo (il comportamento gravemente colposo) e nesso di causalità tra comportamento e evento (sentenza Corte dei Conti 593/2009).
Anche nel caso di autorizzazione provvisoria, scaduta senza diventare definitiva, la gravità del comportamento si deduce dal “carattere essenzialmente burocratico” e dalla “estrema semplicità” dell’adempimento omesso (richiesta dell’autorizzazione definitiva), che rientra nella responsabilità gestionale degli incaricati dei diversi servizi, anche in considerazione della “particolare valenza” rivestita dalla tutela delle acque dall’inquinamento.
Scarico di acque reflue - Responsabilità per mancata autorizzazione - Addebitabilità ai dirigenti responsabili - Necessità della colpa grave - Sussiste
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