Reflui di allevamento, lo scarico non è più reato
Acque
A seguito delle modifiche apportate dal cd. “Correttivo” (Dlgs 4/2008) al Codice ambientale, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento non costituisce più reato, bensì illecito amministrativo.
Questo perché il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, ha eliminato dall’articolo 101 del Dlgs 152/2006 le due condizioni (l’uso agronomico e il rapporto peso/terreno) che consentivano, nella versione originaria, l’assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque provenienti da imprese di allevamento del bestiame (sentenza 9488/2009).
La modifica, secondo la Suprema Corte, è correlata alla finalità di ribadire con chiarezza la netta separazione tra il concetto di utilizzazione agronomica (che deve rispettare l’articolo 137 e l’articolo 112, Dlgs 152/2006) e quella di scarico, nonché ridurre le possibilità di sottrarre al regime dei rifiuti le acque provenienti da allevamenti di bestiame (sentenza 26532/2008).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Scarico di reflui di allevamento - Articolo 133, Dlgs 152/2006 - Assimilabilità alle acque reflue domestiche - Sussiste
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