News - Editoriali

Milano, 19 giugno 2009

L’allegro balletto delle “linee guida” nella politica energetica italiana

Energia

(Anna Bruno - Redazione Nextville)

Lo Stato e le Regioni hanno “competenze concorrenti” in materia di energia. Il che dovrebbe significare “che corrono insieme” e non “che competono l’uno contro le altre”. In realtà non solo corrono – o si fermano – con modalità del tutto scoordinate, ma i percorsi che intraprendono sono spesso così contorti da ingenerare la più assoluta confusione negli operatori del settore. E anche negli amministratori locali, negli esperti, nei cittadini e probabilmente negli stessi organismi legiferanti, a tutti i livelli.

 

Ciò che qui ci interessa sottolineare è proprio il risultato finale di questo procedere ondivago e disordinato della attività legislativa sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica: sembra che la parola d’ordine serpeggiante sia quella di rendere la materia così ambigua da bloccare qualunque tentativo di fare qualcosa. Tanto che un osservatorio come Nextville, nato per informare, chiarire e spiegare con linguaggio semplice le mille articolazioni tecniche e normative dei temi energetici, si trova – al momento del suo varo ufficiale e dopo due anni di lavoro – a constatare che è estremamente difficile capire e restituire agli utenti un quadro d’insieme organico dei dispositivi di legge attualmente in vigore. Per la banale ragione che, messi tutti insieme, essi non presentano alcuna organicità e scarsa chiarezza.

 

Tra gli esempi più spettacolari di questa situazione di stallo c’è quello legato al concetto di “linee guida”. Nelle materie concorrenti (come l’energia) allo Stato è richiesto di formulare i quadri generali all’interno dei quali le singole regioni devono legiferare. Se lo Stato non lo fa nei tempi necessari, si assume la responsabilità del disordine legislativo che ne consegue: le regioni si muovono in modo autonomo e per forza non omogeneo, o spesso non si muovono affatto, in attesa di regole che non arrivano. E intanto le aziende e i cittadini di un certo territorio si trovano ad operare e a vivere in una situazione del tutto diversa da quella di un altro territorio.

 

Il caso delle Linee guida per la Certificazione energetica degli edifici è da manuale. La legge che ne stabiliva l’emanazione (insieme a due altri fondamentali decreti attuativi) risale al 19 agosto 2005 (Dlgs 192/05). La bozza delle Linee guida è stata discussa e accettata dalla Conferenza Stato-regioni nel marzo 2008, ed è circolata tra tutti gli operatori. Il 10 giugno 2009 è stato pubblicato in Gazzetta uno degli altri due attesi attuativi, quello relativo ai criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici e impianti termici (Dpr 59/09). Il quale però ribadisce che, ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie di calcolo della prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali, che appunto non esistono.  

Non solo: lo stesso Dlgs 192/05 prevede l’obbligatorietà dell’Attestato di Certificazione energetica secondo tempi fissati (dal gennaio 2007 al luglio 2009). Ma l’articolo che la instaura richiede che l’Attestato debba essere redatto secondo quanto previsto dal precedente articolo ... che invoca le Linee guida. A distanza di quattro anni, il gioco dell’oca ci ha riportato alla casella d’inizio.

Nei fatti, intanto, le Regioni hanno agito autonomamente. Hanno cioè continuato a legiferare in ordine sparso sulla certificazione energetica. Oppure a non legiferare affatto, come purtroppo era da prevedere.

 

Ancora più  grave è il ritardo accumulato dalle fantomatiche “Linee guida nazionali per il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica” (la procedura unificata e semplificata per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). La questione dell’autorizzazione unica, e la conseguente necessità di definire regole a livello nazionale attraverso lo strumento delle linee guida, risale addirittura al Dlgs. 387/2003. A quasi sei anni di distanza non è dato sapere se e quando le linee guida verranno pubblicate. Eppure, sembra che una bozza ministeriale esista e sia stata redatta ben quattro anni fa. Nel luglio dello scorso anno, il Ministero dello sviluppo aveva annunciato la volontà di procedere, entro settembre 2008, alla definizione e pubblicazione. Non è avvenuto.

Il ritardo sui tempi previsti ha causato effetti del tutto simili a quelli già descritti per la certificazione energetica: molte regioni si sono dotate di proprie linee, valide solo entro i confini regionali. Questo ha ovviamente portato a un’eccessiva frammentazione del sistema autorizzativo, creando un quadro sfavorevole per tutti i piccoli e grandi investitori intenzionati a realizzare impianti in tempi ragionevoli.

 

La redazione di Nextville continuerà ad inseguire questi e altri bandoli che sembrano perduti nella matassa governativa e parlamentare addetta alla legiferazione energetica del nostro paese. Bandoli che spesso riemergono in ordine sparso, e completamente privi di contesto, nelle leggi omnibus alle quali sembra ci vogliano abituare. Un articolo aggiunto qui, qualche riga abrogata là, magari un sovvertimento che viene chiamato “semplificazione”. Più le solite manciate di articolati che contengono errori tecnici o formali.

 

Il problema non è ricostruire il puzzle (è il nostro lavoro, e la rete aiuta, tra tutti ci si dà una mano). Il problema vero sta da un’altra parte: le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sono o non sono i settori su cui le grandi nazioni oggi puntano al massimo? Non dovrebbe, tutto il nostro paese, essere immerso in un dibattito di merito di importanza fondamentale? Perché ci si trova (tra operatori, e figuriamoci il cittadino o l’azienda cui le politiche energetiche sono destinate) a discutere e combattere solo sul codicillo sbagliato, l’attuativo dimenticato, l’eterna proroga, il continuo pasticcio istituzionale?

Come direbbe il proverbio riadattato: se ci costringono a contare le foglie, faremo davvero fatica  a controllare se la foresta cresce.

 

 

 

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documenti di riferimento
Dpr 2 aprile 2009, n. 59

Rendimento energetico in edilizia - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005

Dlgs 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

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