Acqua non potabile, se il Sindaco non si attiva compie reato
Acque
Quando le analisi rivelano il mancato rispetto dei requisiti per la potabilità, il Sindaco deve adottare le opportune misure cautelative a tutela della salute pubblica, ivi compresa la sospensione della distribuzione.
Se il Sindaco non si attiva immediatamente per tutelare la popolazione e porre rimedio alla situazione; può configurarsi il reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328, C.p.); le sanzioni amministrative previste dal Dlgs 31/2001, lex specialis, si applicano invece ai soggetti che poi non applicano le prescrizioni stabilite dalla P.a..
A stabilirlo è la Cassazione (sentenza 12147/2009), che ha confermato la condanna penale a carico di un ex Sindaco di Agrigento, nonostante un accertamento successivo ai fatti avesse poi escluso la pericolosità per la salute umana, delle acque in questione; il reato previsto dall’articolo 328 C.p., difatti, è un cd. “reato di pericolo”, che si perfeziona quando si nega un atto non ritardabile, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne.
Inquinamento delle acque destinato al consumo umano - Inerzia del Sindaco - Reato di omissione di atti di ufficio - Sussiste
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce