Scambio sul posto, istruzioni dall’Agenzia delle entrate
Energia
Il nuovo contributo agevolativo non assume rilevanza fiscale per le persone fisiche e gli enti non commerciali, titolari di impianti con potenza non superiore a 20 kW, posti a servizio delle abitazioni o delle sedi.
L’intervento dell’Agenzia (risoluzione 13/2009) segue alle recenti novità dettate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per lo “scambio sul posto” (la formula recentemente allargata agli impianti fino a 200 kW, che permette ai produttori di energia rinnovabile – in alternativa alla vendita diretta dell’energia – di “immagazzinare” virtualmente l’energia prodotta, a fini di consumo).
Le novità nono riguardano la ratio dello strumento — riattribuire il bene energia autoprodotto – bensì le modalità: a partire dal 1° gennaio 2009 si utilizzano i costi delle immissioni e dei prelievi dalla rete, non più le quantità.
Per imprenditori e lavoratori autonomi confermata la piena rilevanza fiscale del nuovo “contributo in conto scambio”.
Contributo in conto scambio - Trattamento fiscale