Qualità acqua, Comune obbligato a mostrare dati
Acque
Il diritto di accesso all’informazione ambientale non è condizionato, in base all’attuale normativa, all’esistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente. La P.A. è dunque obbligata a mostrare i dati a sua disposizione.
A ricordare la portata del diritto di accesso alle informazioni ambientali stabilito dal Dlgs 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/Ce) è il Tribunale amministrativo della Calabria, che con sentenza 14 gennaio 2009, n. 19 ha ordinato ad un Comune responsabile di non aver provveduto sull’istanza di accesso da parte di un soggetto privato l’esibizione delle informazioni e dei documenti richiesti.
Con la sentenza, il Tar ha ricordato che in base all’articolo 2 del Dlgs 195/2005 per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro, “lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio”.
Informazione ambientale - Diritto di accesso - Esistenza di interesse specifico - Non richiesta
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale