Scarico sostanze pericolose in acque, no dell'Ue a regole "ad personam"
Acque
Gli Stati Ue non possono istituire per impianti ritenuti scarsamente inquinanti dell'ambiente idrico un regime autorizzatorio particolare né imporre valori limite specifici per gli impianti interessati.
La precisazione arriva con la sentenza 6 novembre 2008 della Corte Ue di Giustizia, pronunciatasi in via pregiudiziale sulla portata della direttiva 2006/11/Ce relativa all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
Per la Corte la direttiva non consente agli Stati membri, una volta adottati programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali prescrizioni e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura di un'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato.
Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
Inquinamento dell'ambiente idrico - Direttiva 2006/11/Ce - Articolo 6 - Sostanze pericolose - Scarichi - Autorizzazione preventiva - Fissazione di norme di emissione - Regime dichiarativo - Piscicolture