Impianti a fonti rinnovabili, il Tar Sicilia boccia il "silenzio-rifiuto"
Energia
I 180 giorni di tempo che la P.a. ha a disposizione per concedere - o negare - la "autorizzazione unica" sono scaduti; il Giudice obbliga l'Assessorato ad esprimersi entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
Secondo il Tar Sicilia dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, che concentra l'apporto valutativo di tutte le P.a. coinvolte nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica", si ricava un "favor legis" dal quale non può che conseguire l'obbligo della Regione (o della Provincia delegata) di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di 180 giorni, anche alla luce delle "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo" contenute nella legge 241/1990.
La sentenza prende spunto da quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 364/2006) in relazione alla Lr Puglia 9/2005, moratoria per i nuovi impianti eolici, bocciata proprio in quanto lesiva del termine "acceleratorio" sancito dal Dlgs 387/2003.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Autorizzazione impianti fonti rinnovabili - Conferenza di servizi ex Dlgs 387/2003 - Termine di 180 giorni per concludere i lavori - Obbligo di adottare la determinazione conclusiva