Acque reflue da attività produttive, non sempre sono industriali
Acque
Le acque di scarico provenienti da un luogo ove si producono "servizi" non sono in automatico qualificabili come acque reflue industriali, a meno che la loro composizione non riveli tale natura.
La sentenza 7 novembre 2008, n. 41850 della Corte di Cassazione precisa infatti che l'articolo 2, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 ora riprodotto nell'articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 definisce come acque domestiche anche quelle derivanti dallo svolgimento di servizi, sempreché provengano dal metabolismo umano e/o da attività domestiche.
Non può quindi desumersi il carattere industriale delle acque reflue dalla sola circostanza che esse derivano da scarichi provenienti da luoghi ove vengono svolte attività produttive di beni e servizi, quale, nel caso di specie, un centro sportivo.
Acque - Dlgs 152/2006 - Reflui industriali - Reflui domestici - Definizione