Danno ambientale, è sufficiente la condotta antigiuridica
Danno ambientale e bonifiche
Per la configurazione del danno ambientale e per il conseguente obbligo al risarcimento del danno non è necessaria la distruzione dell'ambiente, ma è sufficiente una condotta che violi le norme poste a sua tutela.
La Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2008, n. 41828 ha chiarito, sulla scorta della “storica” sentenza Corte costituzionale 641/1987, che la risarcibilità del danno all'ente pubblico prescinde dall'effettiva alterazione, distruzione o deterioramento del bene ambiente e si lega, piuttosto, alla funzione di tutela della collettività e del territorio che essi sono tenuti a svolgere.
Ricordiamo che la sentenza in esame si basa sulla pregressa normativa, di cui all'articolo 18, legge 349/1986 ora abrogato (ad eccezione del comma 5) dall'articolo 318, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Danno ambientale - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Discariche di rifiuti - Risarcibilità all'ente pubblico - Funzione