Geotermico e agevolazioni fiscali, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Energia
A determinate condizioni, il credito d'imposta va riconosciuto all'intero calore fornito anche in presenza di un impianto, alimentato da altre fonti, finalizzato a aumentare la temperatura dell'acqua.
Le due condizioni indicate dall'Agenzia delle entrate (risoluzione 416/E del 31 ottobre 2008, previo parere del MinSviluppo economico) per il pieno riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge 448/1998, sono relative a temperatura minima del fluido geotermico (40°C) e prevalenza del calore geotermico rispetto all'intervento aggiuntivo.
Il credito d'imposta in questione — 20 lire (pari a 0,010 euro) per ogni Kwh di calore fornito da impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica — non può essere invece riconosciuto al calore fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione, alimentate da altre fonti, necessarie per fronteggiare eventi straordinari (fermate dell'impianto geotermico, eccesso di domanda di calore).
Finanziaria 1999 - Stralcio - Articoli 8, 31 e 49 - Tassa sulle emissioni di anidride carbonica - Proroga Tarsu - Tariffa idrica
Credito d'imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448