Scarico delle acque di prelievo, il Consiglio di Stato precisa lo scomputo
Acque
Il principio secondo il quale gli inquinanti già presenti nelle acque prelevate vanno scomputati dalle concentrazioni riscontrate allo scarico si applica anche alla disciplina speciale per Venezia.
Il Consiglio di Stato ha accolto (sentenza 4602/2008) il ricorso di una società veneziana, condannata dal Tar per uno scarico con eccesso del parametro ferro, alla luce del fatto che essendo tale valore già oltrepassato al punto di prelievo delle acque — acque che sarebbero comunque finite in laguna, anche senza l'apporto del ricorrente — la condanna avrebbe l'effetto di impedire a tale società il loro utilizzo in impieghi "completamente neutri", rispetto all'interesse ambientale.
Questo principio, contenuto nell'articolo 101 del Dlgs 152/2006 (in precedenza articolo 28 del Dlgs 152/1999), deve ritenersi applicabile anche nella laguna di Venezia in virtù del rimando che la stessa disciplina speciale effettua alle "modalità di controllo" degli scarichi stabilite dal Codice ambientale.
Scarico delle acque di prelievo - Utilizzo "neutro" delle stesse - Scomputo degli inquinanti ex articolo 101, Dlgs 152/2006 - Applicabilità alla laguna di Venezia - Sussiste