Rete elettrica, chiarimenti dalla Corte di Giustizia Ue
Energia
Diritto di accesso alla rete elettrica da parte di terzi: gli Stati possono scegliere, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, quale tipo di rete utilizzare per connettere il cliente.
Nella sentenza 9 ottobre 2008 (causa C-239/07) la Cge sottolinea la differenza tra la nozione di "accesso" e quella di "connessione" alle reti: la prima riguarda il diritto di utilizzare le reti elettriche ed è tutelata dall'articolo 20 della direttiva 2003/54/Ce, mentre la seconda è relativa al semplice collegamento fisico alla rete.
Il diritto di accesso dei clienti idonei (dal 1° luglio 2007 tutti i privati) liberi nella scelta del proprio fornitore, rimane quindi garantito sia che quest'ultimo colleghi i clienti a una rete di trasmissione, sia che utilizzi una rete di distribuzione; secondo il Giudice Ue, difatti, la disciplina comunitaria non richiede che i clienti idonei possano discrezionalmente scegliere il tipo di rete cui desiderano connettersi.
Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/Ce - Articolo 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità