Scarichi, basta il superamento tabellare per configurare il reato
Acque
Lo scarico di acque reflue industriali sul suolo, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.
E' questa l'opinione della Corte di Cassazione (sentenza 1 ottobre 2008, n. 37279) che sottolinea la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, Dlgs 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 nonché la maggiore chiarezza della nuova norma.
La Corte ricorda, inoltre, che la norma altresì punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, Dlgs 152/2006 e che allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del servizio idrico integrato.
Acque - Dlgs 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali - Superamento limiti tabellari - Sussistenza del reato