Liquami agricoli, rifiuti o acque di scarico?
Acque
Anche a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 4/2008, sono sempre sottoposti alla disciplina sulla gestione dei rifiuti quelli allo stato liquido diversi dalle acque di scarico nonchè i liquami non riutilizzati in agricoltura.
Con la sentenza 23 settembre 2008, n. 36363 la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta. Per i liquami da attività zootecnica, invece, la normativa sui rifiuti si applica solo qualora non siano riutilizzati nell'attività agricola. Viceversa, se riutilizzati in agricoltura, non sono da considerarsi rifiuti.
In ogni caso, tali liquami non possono (nè potevano, sulla base della normativa pregressa) essere immessi nelle acque superficiali o sotterranee (come avvenuto nella fattispecie) in quanto tale immissione è vietata dagli articoli 192 e 255, Dlgs 152/2006.
Liquami agricoli diversi da acque di scarico - Dlgs 152/2006 - Mancato riutilizzo in agricoltura - Sottoposizione alla disciplina relativa ai rifiuti - Sussiste